Sez. 5, Sentenza n. 1858 del 26/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212468 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE | Adozione di criteri legali - Disciplina dettata per le prove tipiche analoghe - Applicazione di massime di esperienza consolidate - Necessità - Sussistenza - Fattispecie in tema di riconoscimento fotografico.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
Nell'assumere prove non disciplinate dalla legge a norma dell'art.189 c.p.p., il giudice è tenuto ad applicare i criteri legali stabiliti per gli analoghi mezzi di prova tipici (ad esempio riconoscimento fotografico rispetto alla ricognizione di persona), ovvero a ricorrere a consolidate massime di esperienza o regole di inferenza secondo una disciplina scientifica. (Fattispecie relativa ad una ricognizione fotografica; mezzo, questo, che - ha affermato la S.C. - per la ridotta efficacia rappresentativa, comporta la necessità di adottare le cautele previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona, oltre alla verifica della attendibilità delle dichiarazioni ricognitive).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)