Sez. 5, Sentenza n. 1858 del 26/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212467 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Ricognizioni fotografiche - Peculiarità del mezzo - Necessità di adottare cautele analoghe a quelle previste in tema di ricognizione di persona - Verifica della attendibilità del dichiarante - Valutazione delle dichiarazioni plurime.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
Nel caso di riconoscimento fotografico, attesa la ridotta efficacia rappresentativa del mezzo, dal punto di vista storico (l'immagine deve essere la più recente possibile) e spaziale (mancano di solito riferimenti volumetrici), è opportuna l'adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt.213 e segg.c.p.p. in tema di ricognizione di persona. Spetta poi al giudice verificare la correttezza dei criteri adottati da chi ha assunto l'atto nonché l'attendibilità del dichiarante e, in caso di dichiarazioni ricognitive plurime, la concordia esterna delle stesse e la compiutezza di ciascuna. (Fattispecie nella quale tre dichiaranti su cinque non avevano riconosciuto l'imputato in fotografia e tutti avevano fornito una descrizione della persona da riconoscere diversa per altezza da quella dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 213 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)