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Sez. L, Sentenza n. 3134 del 28/06/1989 (Rv. 463247 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER I FERROTRAMVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA - TERMINI DI DECADENZA DI CINQUE ANNI EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463247-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONI E PREVIDENZA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER I FERROTRAMVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA - MANCATO O TARDIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA - TERMINI DI DECADENZA DI CINQUE ANNI EX ART. 37 DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (secondo il quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie) non opera in relazione ai termini che vengono fissati a pena di decadenza per l'Esercizio dell'Azione. Pertanto, con riguardo alle prestazioni previdenziali erogate in favore degli autoferrotranvieri, l'Azione giudiziaria, secondo la previsione dell'art. 37 della legge 28 luglio 1961 n. 830, se resta consentita anche nel caso di mancato o tardivo esperimento del ricorso amministrativo (a norma dell'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973, abrogativo delle Disposizioni condizionanti la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento del procedimento amministrativo), non si sottrae al termine di decadenza di cinque anni, stabilito dal quinto comma del citato art. 37, termine che attiene alla stessa nascita del diritto e che (a seguito della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973) va fatto decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato del provvedimento ricorribile in Sede amministrativa. (Conf 2954/84, mass n 435000, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)