Sez. 3, Sentenza n. 3550 del 27/04/1990 (Rv. 466891 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. A CARICO DEL LOCATORE - IDONEITÀ - LIMITI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - CASI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE - ORDINANZA DI RILASCIO EX ART. 665 COD. PROC. CIV. A CARICO DEL LOCATORE - IDONEITÀ - LIMITI.*
Ai fini del recesso dal contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione, la necessità di destinare lo stesso ad abitazione propria o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, che non differisce concettualmente dall'urgente ed improrogabile necessità di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, essendosi il legislatore riferito, in entrambi i casi, ad un concetto di necessità relativa e non assoluta, si concreta nell'esigenza di disporre dell'immobile non solo quando per circostanze verificatesi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, il locatore sia venuto a trovarsi privo di alloggio, ma anche quando la sua situazione abitativa, per sopraggiunte apprezzabili circostanze non possa più continuare, come per il caso dell'alloggio che da lui occupato con la sua famiglia debba essere restituito al proprietario per provvedimento del giudice quale l'ordinanza di cui all'art. 665 cod. proc. civ., salvo che il locatore stesso non abbia determinato l'insorgenza dello stato di necessità con una maliziosa preordinazione, il cui Onere di prova incombe però al conduttore. (V 3175/89, mass n 463247; (V 3174/89, mass n 463271).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)