diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 22/03/1979 (Rv. 398004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONE - IN GENERE - REGISTRAZIONE - TERMINE FISSO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SUBORDINAZIONE ALL'USO FATTO O DA FARE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - SPESA RELATIVA - SPESA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA SPECIFICA ED AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELL'UNA O DELL'ALTRA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398004-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - LOCAZIONE - IN GENERE - REGISTRAZIONE - TERMINE FISSO - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - SUBORDINAZIONE ALL'USO FATTO O DA FARE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - SPESA RELATIVA - SPESA GIUDIZIALE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - DOMANDA SPECIFICA ED AUTONOMA PER IL RIMBORSO DELL'UNA O DELL'ALTRA - NECESSITA.*

Per gli Atti da registrare in termine fisso, come le locazioni e gli Affitti di beni immobili, l'Obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla stipulazione, prescindendosi, cioe, dall'uso che ciascuna parte abbia fatto o voglia fare dell'atto: ne consegue che la spesa relativa, facendo carico alla parte obbligata per legge o per contratto, indipendentemente dalla necessita o dall'opportunita della esibizione dell'atto in giudizio, non puo essere considerata una spesa giudiziale e pertanto essa deve formare oggetto di una domanda specifica e autonoma rispetto a quella di rimborso delle spese giudiziali, la quale deve essere tempestivamente proposta. (V 4714/77, mass n 388317).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)