Sez. 2, Sentenza n. 4714 del 05/11/1977 (Rv. 388317 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI REGISTRAZIONE - RIFUSIONE DELLA PARTE VITTORIOSA - ESPRESSA DOMANDA - NECESSITA.*
Per gli Atti da registrare a termine fisso - tra cui rientra la compravendita immobiliare - l'Obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla stipulazione, indipendentemente, cioe, dall'uso che ciascuna parte abbia fatto o voglia fare dell'atto: non si e, percio, in presenza di una spesa giudiziale, poiche si tratta di una spesa che va affrontata, a cura della parte obbligata per legge o per contratto, indipendentemente dalla necessita o dalla opportunita dell'esibizione dell'atto in giudizio. Ne consegue che il rimborso della spesa di registrazione costituisce materia di domanda specifica e autonoma rispetto a quella di rimborso delle spese giudiziali. (Conf 1594/76, mass n 380349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)