Sez. L, Sentenza n. 8141 del 27/07/1999 (Rv. 529003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Differenze di trattamento retributivo connesse all'applicazione di diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo - principio di parità di trattamento riferibile alle stesse posizioni lavorative - Violazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
L'esistenza di differenze di trattamento retributivo riferibili alle stesse posizioni lavorative, connesse all'applicazione di diversi contratti collettivi succedutisi nel tempo, non si pone in contrasto con alcun principio di parità di trattamento; un principio del genere non è configurabile neppure con riferimento alla disciplina prevista per i dipendenti degli enti indicati al quinto comma dell'art.73 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nella specie, Istituto Poligrafico dello Stato), posto che la regola di inderogabilità dei trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi (dettata dall'art.49 comma secondo dello stesso testo normativo, e alla quale si devono uniformare i contratti individuali ai sensi dell'art. 2 terzo comma) non riguarda il rapporto tra contratti collettivi e tantomeno la fattispecie di successione nel tempo di diverse regolamentazioni collettive.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)