Sez. L, Sentenza n. 5623 del 05/05/2000 (Rv. 536156 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Insussistenza - Clausole generali di correttezza e buona fede - Inapplicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a miglioramenti retributivi attribuiti al personale ferroviario in occasione dei passaggi a categorie professionali superiori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, né è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare una scelta di alcuni di essi (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che - con riferimento all'attribuzione al personale ferroviario dei miglioramenti stipendiali concordati in sede collettiva in occasione del passaggio a categorie professionali superiori - aveva riconosciuto il diritto ai miglioramenti anche ai dipendenti che avevano ottenuto la promozione in epoca anteriore a tale attribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)