diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2955 del 04/04/1997 (Rv. 503516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Differenti trattamenti derivanti dalla successione delle norme collettive nel tempo - Invocabilità del diritto alla parità del trattamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Qualora, per effetto dell'evoluzione della contrattazione collettiva o di una diversa organizzazione del lavoro, si succedano nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, diversi trattamenti retributivi, non può dedursene l'illegittimità per violazione del principio della parità di trattamento, perché tale principio - ove e nei limiti in cui se ne ritenga l'applicabilità ai rapporti interprivati - presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo, e non può pertanto essere invocato quando - per il succedersi della disciplina collettiva - si abbiano nel tempo situazioni diversamente regolate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)