Sez. 3, Sentenza n. 40209 del 13/05/2014 Ud. (dep. 29/09/2014) Rv. 260424 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Intercettazioni - Incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni e sugli impianti utilizzati - Inutilizzabilità patologica - Sussistenza - Deducibilità nel giudizio abbreviato - Possibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di intercettazioni, la situazione di obiettiva incertezza sul luogo di effettivo svolgimento delle operazioni di registrazione, nonché sugli impianti concretamente utilizzati, integra gli estremi della inutilizzabilità patologica deducibile dall'imputato nel giudizio abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inutilizzabili intercettazioni in relazione alle quali risultava la mancanza dei verbali di inizio delle operazioni ed il contrasto tra i verbali di chiusura delle medesime operazioni, nei quali si dava atto della avvenuta registrazione delle conversazioni presso la caserma dei Carabinieri, e la certificazione del funzionario responsabile nella quale si attestava che le attività di captazione erano state eseguite presso la Procura della Repubblica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)