diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 31304 del 18/05/2005 Ud. (dep. 19/08/2005) Rv. 231739 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Prove - Modalità di acquisizione - Inutilizzabilità - Condizioni - Fattispecie: intercettazione.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231739-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nel giudizio abbreviato gli atti probatori inutilizzabili sono solo quelli affetti da un vizio "patologico", cioè assunti "contra legem" ed il cui impiego è vietato non solo in dibattimento ma anche in qualunque altra fase del procedimento quali le indagini e l'udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari, le procedure negoziali di merito (in applicazione del principio la Corte ha escluso che le intercettazioni telefoniche disposte per la cattura del latitante che si sottraeva ad un ordine di carcerazione - autorizzate dal Gip, anzichè dal giudice dell'esecuzione o in via d'urgenza dal P.M. - configurino un'ipotesi di prova vietata o assunta con modalità tali da violare garanzie costituzionali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)