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Sez. 6, Sentenza n. 45909 del 26/09/2011 Cc. (dep. 09/12/2011) Rv. 251180 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Provvedimento emesso da giudice incompetente "ex" art. 27 cod. proc. pen. - Successivo provvedimento emesso nei termini da giudice competente - Effetti sostitutivi - Conseguenze in tema di riesame - Indicazione.
Stato
decisa il 2011-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251180-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

Il provvedimento di custodia cautelare adottato dal G.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod.proc.pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo "status libertatis" dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)