Sez. 1, Sentenza n. 11207 del 20/11/1990 (Rv. 469831 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI PER VISITA SANITARIA - BESTIAME VIVO O CARNI MACELLATE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTI PER VISITA SANITARIA - BESTIAME VIVO O CARNI MACELLATE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI - LIMITI.*
Le importazioni di bestiame vivo o di carni macellate si sottraggono al pagamento dei diritti per visita sanitaria, da considerarsi equivalenti a dazi doganali (in quanto non facenti parte di un sistema d'imposizione gravante anche sulle merci nazionali), anche quando siano effettuate da paesi non membri della CEE, con la sola eccezione del caso in cui risultino diretti ad evitare un trattamento discriminatorio degli importatori operanti in ambito intracomunitario rispetto agli importatori da detti paesi terzi, e sempre che non eccedano il costo effettivo del controllo sanitario. (V 4693/89, mass n 464106; (V 2949/89, mass n 463149).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 05/02/1964 num. 14, Legge Straniera min. CEE 17/06/1968 num. 805, Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Legge 14/11/1977 num. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)