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Sez. 1, Sentenza n. 4693 del 08/11/1989 (Rv. 464106 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE ONERI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI CARNI O ALTRI PRODOTTI ANIMALI - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - SOPPRESSIONE - PAGAMENTO DI INDEBITO - AZIONE DI RIPETIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1989-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464106-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE ONERI ALL'IMPORTAZIONE E ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI CARNI O ALTRI PRODOTTI ANIMALI - DIRITTI DI VISITA SANITARIA - SOPPRESSIONE - PAGAMENTO DI INDEBITO - AZIONE DI RIPETIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Con riguardo all'importazione di carni od altri prodotti animali, il versamento dei diritti di visita sanitaria, istituiti con legge 30 dicembre 1970 n. 1239 e soppressi "ex tunc" con legge 14 novembre 1977 n. 889, integra un pagamento indebito, tanto nel caso di importazioni intracomunitarie, quanto nel caso di importazioni da paesi terzi, tenendo conto che il divieto di tassazioni con effetti equivalenti ai diritti doganali, posto dall'ordinamento della CEE, in via assoluta per gli scambi fra stati aderenti, trova applicazione anche per gli scambi extracomunitari, ove non si tratti di controlli sanitari diretti ad evitare trattamenti discriminatori degli importatori intracomunitari (e non essendo ancora operanti le direttive in tema di istituzione di servizi uniformi di controllo sanitario). L'Azione di ripetizione del suddetto indebito è soggetta alle regole generali di cui all'art. 2033 cod. civ., considerato che l'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con effetti retroattivi, fa carico al "solvens" di fornire la prova documentale della mancata traslazione su terzi dell'Onere fiscale, va disapplicato, per contrasto con la normativa comunitaria, "in toto", senza alcuna possibilità di scindere la disposizione relativa alla condizione della ripetizione da quella relativa alla sua dimostrazione. (V 560/87, mass n 450292; (V 560/87, mass n 450293; (V 4558/86, mass n 447296; (V 3339/86, mass n 446303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1239 CORTE COST., Legge 14/11/1977 num. 889, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)