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Sez. 3, Sentenza n. 2816 del 23/11/1967 (Rv. 330387 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INSCINDIBILITA E DIPENDENZA DI CAUSE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1967-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330387-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INSCINDIBILITA E DIPENDENZA DI CAUSE - NOZIONI.*

Ricorre l'ipotesi di cause inscindibili in Sede di gravame, oltre che nei casi di litisconsorzio necessario espressamente previsti dalla legge, quando, importando la decisione l'accertamento, la Costituzione, la modifica o l'Estinzione di una situazione giuridica che non puo sussistere nei confronti di alcuni dei soggetti interessati e non sussistere nei confronti di altri, ovvero esistere in modo diverso per gli uni e per gli altri, la sentenza sarebbe inutiliter data, se non emessa nei confronti di tutti gli interessati. Ricorre, invece, l'ipotesi di cause fra loro dipendenti quando piu cause distinte, riunite in un unico processo, siano avvinte da un vincolo di pregiudizialita o per la natura delle situazioni giuridiche controverse, ovvero per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti, cosi che la decisione dell'una si estenda logicamente e necessariamente anche alle altre, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile. In questa seconda ipotesi, fra le cause trattate in un unico processo si determina un ipotesi di litisconsorzio processuale, per cui esse, sia in Sede di appello che nella successiva fase di Cassazione, debbono essere decise, ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ., nei confronti di tutte le parti interessate che hanno partecipato al giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)