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Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 27/06/1972 (Rv. 359501 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE FRA LORO DIPENDENTI - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359501-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - CAUSE FRA LORO DIPENDENTI - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CRITERI.*

Ricorre l'ipotesi di cause inscindibili in Sede di gravame, oltre che nei casi di litisconsorzio necessario espressamente previsti dalla legge quando, importando la decisione l'accertamento, la Costituzione, la modificazione o l'Estinzione di una situazione giuridica unica, che non puo sussistere nei confronti di alcuni dei soggetti interessati, e non sussistere nei confronti degli altri, ovvero esistere in modo diverso per gli uni e per gli altri, la sentenza sarebbe inutiliter data se non emessa nei confronti di tutti gli interessati. Ricorre invece, l'ipotesi di cause fra loro dipendenti quando piu cause distinte, riunite in un unico processo, per la natura propria delle situazioni giuridiche controversie (dipendenza di ordine sostanziale) o per effetto delle domande rispettivamente proposte (dipendenza di carattere formale) debbano rimanere Unite anche in Sede di gravame, in quanto la decisione dell'una si estende necessariamente all'altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialita che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra. In questa seconda ipotesi, se le due cause sono state trattate in primo grado, in un unico processo, si determina fra le stesse un litisconsorzio processuale, per cui in Sede di appello debbono essere decise, a norma dell'art 331 cod proc civ, nei confronti di tutte le parti interessate che hanno partecipato al giudizio di primo grado. (Conf 1337'68, mass n 332930; 2816''67, mass n 330387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)