diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5334 del 05/04/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 153959 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO AMMESSO ALLA CIRCOLAZIONE SOLO IN ITALIA - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153959-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO AMMESSO ALLA CIRCOLAZIONE SOLO IN ITALIA - TRASFERIMENTO ALL'ESTERO - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE - SUSSISTENZA.*

Gli assegni bancari, che possono circolare solo in Italia, rientrano tra i titoli di credito, per i quali opera il divieto di esportazione senza autorizzazione, sanzionato penalmente dal d.l. 4 marzo 1976 n. 31. Il trasferimento (non autorizzato) all'estero degli assegni bancari, destinati a circolare solo in Italia, è idoneo a ledere l'interesse monopolistico statale, dato il carattere strumentale che tali assegni possono assumere ai fini dell'esportazione fraudolenta di valuta o comunque della Costituzione di rapporti obbligatori fra residenti e non residenti. (V mass n 152734).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)