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Sez. 3, Sentenza n. 8628 del 08/06/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160770 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - ASSEGNO ESIGIBILE SOLO IN ITALIA - REATO IMPOSSIBILE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RATIO.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160770-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA ESPORTAZIONE DI VALUTA - ASSEGNO ESIGIBILE SOLO IN ITALIA - REATO IMPOSSIBILE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RATIO.*

Ai fini della sussistenza del reato di illecita esportazione di valuta, di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, l'esportazione di un assegno esigibile solo in Italia non concreta un'ipotesi di reato impossibile, quale prevista dall'art. 49 cod. pen.. infatti il rientro del titolo, sempre possibile - previo, se necessario, il suo completamento e la copertura della provvista, può indebitamente servire quale contropartita di prestazioni la cui contrattazione od effettuazione fra residenti e non residenti sono sottoposte ad una delle autorizzazioni di cui alla vigente normativa in materia valutaria. (Conf mass n 153534; (Conf mass n 153734; (Conf mass n 153959; (Conf mass n 153961; (Conf mass n 158970; (Conf mass n 159322).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 4, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 8, Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)