Sez. 2, Sentenza n. 22494 del 26/10/2007 (Rv. 600062 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Conclusioni in primo grado di accertamento del trasferimento di un immobile per effetto dell'esercizio del diritto convenzionale di riscatto - Domanda proposta in appello (con la formula "anche o alternativamente") di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere la compravendita ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
È nuova, come tale inammissibile in appello, la domanda - nella specie in tale grado proposta con la formula "anche o alternativamente" - di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita di un immobile (articolo 2932 cod. civ.), a fronte delle conclusioni avanzate in primo grado di accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile per effetto dell'esercizio del diritto convenzionale di riscatto, essendo le due domande difformi nel "petitum" e nella "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)