Sez. 2, Sentenza n. 23708 del 09/11/2009 (Rv. 610648 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Sostituzione successiva con domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo - Diversità di "petitum" e "causa petendi" - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Costituisce domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l'esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell'atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., sostituisce nell'atto di riassunzione a seguito di interruzione, nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell'atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non più come preliminare, ma come vendita per scrittura privata. Tali domande, infatti, sono diverse sotto il profilo del "petitum" e della causa "petendi", atteso che nella prima ipotesi l'attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell'immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell'immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato. Ne consegue che, ove proposta per la prima volta nel grado di appello, l'anzidetta domanda nuova è, come tale, vietata e va, dunque, dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)