Sez. L, Sentenza n. 3195 del 01/03/2012 (Rv. 620938 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Ente previdenziale di diritto privato - Erronea comunicazione all'assicurato circa la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia - Cancellazione volontaria dall'albo professionale - Conseguente danno dell'assicurato - Risarcibilità del danno da parte dell'ente previdenziale - Sussistenza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell'INPS l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)