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Sez. L, Sentenza n. 7743 del 17/05/2003 (Rv. 563246 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Sussistenza di un obbligo dell'Enasarco di comunicare all'assicurato l'entità dei contributi versati - Esclusione - Indicazione erronea fornita dall'ENASARCO all'assicurato - Conseguente danno dell'assicurato - Risarcibilità del danno da parte dell'Istituto - Accertamento in concreto dell'imputabilità all'Ente dell'inadempimento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563246-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'Enasarco abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) circa il numero dei contributi versati, non essendo applicabile a tale ente assicurativo l'art. 54 della legge n. 88 del 1989, che pone a carico di INPS e INAIL l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi versati, perché sorga in capo all'ente l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione è necessario accertare, nel caso concreto, l'imputabilità all'ente del dedotto inadempimento, valutando la fondatezza degli assunti della parte relativi alla non imputabilità della inesatta comunicazione sulla posizione contributiva dell'assicurato e la riconoscibilità dell'errore da parte dell'assicurato stesso, alla luce della specifica normativa vigente nel settore (decreto ministeriale 20 febbraio 1974, recante il regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n.12).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)