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Sez. 1, Sentenza n. 39746 del 15/03/2016 Cc. (dep. 23/09/2016) Rv. 268147 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Concorso formale di reati - Operatività del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268147-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona; ne consegue che il divieto in questione può operare anche ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati (V. Corte cost., sent. n. 200 del 2016). (Fattispecie in materia di reati militari, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata di non luogo a procedere per il reato di "violenza aggravata ad inferiore", in quanto per il medesimo fatto, diversamente qualificato come "minaccia ed ingiuria ad inferiore", l'imputato era stato già giudicato e condannato con sentenza irrevocabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 47 com. 1, Cod. Pen. Mil. Pace art. 195 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 196 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)