Sez. 5, Sentenza n. 11918 del 20/01/2016 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266382 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Concorso formale di reati - Operatività del divieto - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
La preclusione del "ne bis in indem" non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reati, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato. (Fattispecie in tema di sentenza passata in giudicato per truffa e successiva condanna per il reato di sostituzione di persona, costituente la modalità di attuazione del raggiro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)