diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6669 del 19/03/2009 (Rv. 607358 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Inadempimento ex art. 5 legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni - Valutazione riservata al giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607358-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

L'inadempimento dell'affittuario di fondo rustico può legittimare la risoluzione del contratto solo quando leda in modo rilevante la capacità produttiva del fondo o trasformi la destinazione economica dello stesso; la valutazione dell'importanza dell'inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto di affitto integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, secondo cui non può ritenersi "grave", ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 3 maggio 1982 n. 203, la non autorizzata recinzione del fondo con un muro ed ha affermato che tale alterazione legittima il concedente unicamente a domandare la riduzione in pristino a cura e spese degli affittuari al termine del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 2, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)