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Sez. L, Sentenza n. 23877 del 11/11/2009 (Rv. 610904 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Riclassificazione del personale - Equivalenza convenzionale tra mansioni antecedenti e successive alla nuova classificazione - Sufficienza - Esclusione - Valutazione ponderata della professionalità del lavoratore - Necessità - Fattispecie concernente i dipendenti postali.
Stato
decisa il 2009-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610904-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di riclassificazione del personale, il datore di lavoro non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di un'equivalenza convenzionale tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo, per contro, procedere ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine di salvaguardare, in concreto, il livello professionale acquisito e di fornire un'effettiva garanzia dell'accrescimento delle capacità professionali del dipendente. (Fattispecie relativa alla riclassificazione del personale postale operata in applicazione del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 dei dipendenti postali e del successivo accordo integrativo del 23 maggio 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)