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Sez. L, Sentenza n. 16190 del 23/07/2007 (Rv. 598362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Dipendenti postali - Clausola del CCNL del 1994 prevedente la mobilità orizzontale delle mansioni all'interno di uno stesso livello - Nullità ex art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

La clausola - prevista dal CCNL dei dipendenti postali stipulato il 23 novembre 1994 (successivamente, quindi, alla trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente Poste Italiane ed alla privatizzazione del rapporto lavorativo del personale) - riguardante la cosiddetta "mobilità orizzontale", che permette di variare le mansioni del prestatore di lavoro all'interno di uno stesso livello di qualifica gerarchica, è lecita purché non si risolva in una perdita ovvero in un mancato incremento delle conoscenze tecniche e professionali del lavoratore interessato dalla variazione, dovendo, pertanto, la menzionata clausola, proprio per non incorrere nella nullità sancita dal secondo comma dell'art. 2103 cod. civ., essere utilizzata al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali oppure consentire la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori provvisti della medesima qualifica, attraverso avvicendamenti (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva accertato che al ricorrente, dipendente postale già direttore di un ufficio di ragioneria, erano state affidate mansioni esprimenti una minore capacità professionale, in quanto assegnato ad un'agenzia di base con compiti propri dell'ex carriera di concetto, senza che l'Ente Poste, poi Poste Italiane S.p.A., avesse neppure allegato la ricorrenza delle condizioni che avrebbero legittimato l'operatività della clausola di mobilità orizzontale di cui al CCNL del 1994, del quale contratto l'Ente stesso asseriva di aver fatto applicazione, unitamente all'accordo integrativo del 23 maggio 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1994 art. 45, Contr. Coll. 23/11/1994 art. 46, Contr. Coll. 23/11/1994 art. 47, Contr. Coll. 23/11/1994 art. 53, Contr. Coll. 23/11/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)