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Sez. L, Sentenza n. 14810 del 27/06/2007 (Rv. 597569 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Accordo sindacale del 17 febbraio 1999 - Interpretazione - Forza espansiva del contratto collettivo del 1994 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597569-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, anche l'accordo sindacale del 17 febbraio 1999, destinato a dare attuazione in materia di mobilità al contratto collettivo del 26 novembre 1994, deve essere inserito, ed interpretato, all'interno del sistema di classificazione del personale introdotto con il contratto collettivo e del principio del valore indifferenziato delle mansioni in precedenza di IV, di V, e di VI categoria, e dello svolgimento di esse in maniera indifferenziata da parte di tutto il personale della medesima Area Operativa. Di conseguenza, anche un riferimento improprio alle categorie contenute in un accordo successivo al 1994 non può avere forza espansiva e, in particolare, non può attribuire rilevanza allo svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico e ora appartenenti ad un'unica area, non comportando, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, né il diritto alla attribuzione, in via definitiva, di quelle specifiche mansioni, né il diritto all'inserimento in una graduatoria di mobilità che faccia riferimento ad una categoria piuttosto che in una diversa graduatoria che faccia riferimento ad altra categoria.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994, Contr. Coll. 17/02/1999, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)