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Sez. L, Sentenza n. 7957 del 01/06/2002 (Rv. 554804 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Ente poste - Competenze devolute all'Istituto postelegrafonici - Dipendenti cessati dal servizio tra il 1 gennaio e il 31 luglio 1994 - Trattamento di buonuscita - Esclusione - Attribuzione all'Inpdap - Persistenza.
Stato
decisa il 2002-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554804-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, ha previsto "a regime", con decorrenza 1 agosto 1994, la competenza dell'Istituto postelegrafonici in ordine al complessivo trattamento di quiescenza dei dipendenti, comprensivo di trattamento pensionistico e di indennità di buonuscita. Per quanto concerne i dipendenti cessati dal servizio tra il 1 gennaio e il 31 luglio 1994, la normativa attribuisce all'Ente poste una competenza per la liquidazione in via provvisoria delle sole pensioni. Pertanto sono rimaste immutate le attribuzioni dell'Inpdap circa il trattamento di buonuscita spettante a tali dipendenti, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Istituto postelegrafonici

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)