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Sez. 4, Sentenza n. 2658 del 22/09/1999 Cc. (dep. 22/10/1999) Rv. 215002 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Ordine di carcerazione - Sospensione dell'esecuzione - Presupposto - Condannato che non si trovi già ristretto in carcere anche in espiazione di pena diversa.
Stato
decisa il 1999-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215002-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La disciplina relativa alla sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta con la l.27.5.1998 n.165, può trovare applicazione esclusivamente nei confronti di condannati che non si trovino già detenuti in carcere e quindi non si applica, oltre che nei casi previsti dal comma 9, nei confronti di coloro che al momento dell'esecuzione si trovano in carcere in espiazione pena per fatto oggetto di condanna diversa da quella da eseguire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)