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Sez. 5, Sentenza n. 8117 del 19/11/2003 Cc. (dep. 25/02/2004) Rv. 229859 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Soggetto detenuto in espiazione pena, anche se a titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229859-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive

L'operatività della sospensione dell'esecuzione della pena (art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., come sostituito dalla legge n. 165 del 1998 e succ. modif.) è esclusa nei confronti del soggetto che si trovi già detenuto in espiazione di pena, anche se per titolo diverso da quello costituito dalla condanna da eseguire, considerato che la ratio dell'istituto in questione è quella di evitare che sia sottoposto a detenzione il condannato che sia in condizioni di potere usufruire di una misura alternativa. (Questione già rimessa alle S.U. e non decisa per inammissibilità del ricorso, P.G. in proc. Trillicoso, rel. S.U. n. 26 del 2001).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)