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Sez. 4, Sentenza n. 1524 del 03/03/2000 Cc. (dep. 10/05/2000) Rv. 216477 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Condannato in espiazione di pena definitiva - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216477-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

La nuova disciplina della sospensione dell'esecuzione introdotta dalla legge Simeoni è applicabile a chi non è allo stato ancora detenuto, e non invece nei confronti di coloro che al momento dell'esecuzione del nuovo ordine di carcerazione, si trovano già in stato di detenzione in espiazione di sentenza già definitiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)