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Sez. 5, Sentenza n. 1266 del 26/01/2004 (Rv. 569654 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569654-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), è configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame (giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), e consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita. In quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)