Sez. L, Sentenza n. 7207 del 07/04/2005 (Rv. 580377 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA | Accettazione della sentenza - Estremi - Univocità - Comportamento assolutamente incompatibile con la volontà di proporre impugnazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA
L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, può essere ravvisata nelle sole ipotesi in cui l'interessato abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto di gravame. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza in riferimento alla richiesta del lavoratore - accompagnata da espressa dichiarazione di riserva dell'appello - del pagamento dell'indennità per licenziamento ingiustificato riconosciuta dal primo giudice ai sensi della legge n. 604 del 1966, escludendo anche l'oggettiva incompatibilità tra tale richiesta e l'invocazione in appello dell'applicabilità della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)