Sez. U, Sentenza n. 4787 del 28/05/1987 (Rv. 453436 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE - ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE OSTATIVO - INSUSSISTENZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO PENALE - ASSOLUZIONE PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE OSTATIVO - INSUSSISTENZA.*
L'assoluzione del magistrato da addebito penale, perché il fatto non costituisce reato, cioè il difetto di tutti i presupposti od elementi costitutivi del reato stesso, ovvero per la presenza di ragioni di non punibilità, non osta, a differenza dell'assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, a che il giudice disciplinare abbia il potere-dovere di valutare se il fatto stesso, nei limiti degli accertamenti compiuti dal giudice penale, integri infrazione disciplinare. (V 5888/81, mass n 416640).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)