diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5259 del 27/05/1998 (Rv. 515860 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Esclusione della responsabilità in sede penale per difetto di dolo - Conseguenze - Efficacia preclusiva della sentenza di assoluzione alla ulteriore valutazione della condotta del magistrato sotto il profilo disciplinare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515860-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

L'assoluzione, in sede penale, di un magistrato con la formula "il fatto non costituisce reato" (per mancanza di dolo), non preclude al giudice disciplinare la verifica della sussistenza, in relazione ai medesimi fatti, di eventuali connotazioni della condotta tali da renderla, comunque, suscettibile di una negativa valutazione sotto il profilo (rilevante in sede disciplinare) della opportunità, della convenienza e, in definitiva, della rispondenza al decoro, al prestigio ed al senso di equilibrio morale e psichico che debbono costituire indefettibile prerogativa di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui un magistrato, prosciolto in sede penale dalla contestazione di abuso d'ufficio "perché il fatto non costituisce reato", era stato, purtuttavia, ritenuto responsabile in sede disciplinare per aver, in piena notte, telefonato alla caserma dei carabinieri, nonostante fosse in ferie, onde assumere informazioni su una vicenda esulante dalla sua competenza pretorile - arresto di due giovani per spaccio di stupefacenti - ed aver poi prospettato al sottufficiale recatosi - su sua richiesta - presso la sua abitazione di villeggiatura l'opportunità di valutare con cautela la posizione dei due inquisiti - uno dei quali figlio di un suo conoscente - in quanto "figli di buone famiglie").

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 28, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 29, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)