Sez. 1, Sentenza n. 12884 del 26/05/2010 (Rv. 613301 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE | Collaudo di opere pubbliche - Natura - Procedimento amministrativo - Contenuto - Diritto del collaudatore al compenso - Condizioni - Perfezionamento della fattispecie procedimentale - Necessità .
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE
Il collaudo delle opere pubbliche, come si evince dalla normativa di cui agli art. 91 e ss. del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, integra un procedimento amministrativo, richiedente da un lato l'emissione del c.d. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore, e, dall'altro, l'approvazione del collaudo da parte dell'Amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione. E da quest'ultimo momento che, pertanto, si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa del diritto del collaudatore al compenso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)