Sez. 3, Sentenza n. 32508 del 05/04/2018 Cc. (dep. 16/07/2018) Rv. 273371 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Reclamabilità ex art. 410-bis cod. proc. pen. - Vizi denunciabili - Nullità ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen. - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)