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Sez. 2, Ordinanza n. 28583 del 02/07/2024 Cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286726-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Ordinanza di archiviazione a seguito di rigetto della opposizione della persona offesa - Ricorribilità per cassazione per abnormità - Esclusione – Inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. B), cod. proc. pen. – Sussistenza - Applicabilità della procedura “de plano” ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286726-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)