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Sez. 6, Sentenza n. 18847 del 06/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 272932 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione successiva all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Reclamabilità ex art. 410-bis cod. proc. pen. - Vizi denunciabili - Violazione del contraddittorio formale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272932-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)