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Sez. 1, Sentenza n. 11286 del 17/12/1996 (Rv. 501384 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Accoglimento della domanda - Proposizione di successiva domanda riguardante lo stesso credito con riferimento ad una causa di prelazione precedentemente non invocata - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501384-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

L'accoglimento (così come anche il rigetto), da parte del giudice delegato, di una domanda tardiva di ammissione di un credito esaurisce, ove manchino opposizioni, il potere decisionale del medesimo giudice e, giusta l'applicazione della regola generale del "ne bis in idem", non consente, conseguentemente, il successivo riesame dello stesso credito con riferimento ad una causa di prelazione precedentemente non prospettata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)