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Sez. L, Sentenza n. 4312 del 09/04/1993 (Rv. 481776 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere | "Petitum" - Individuazione - Estremi - Proposizione ed accoglimento della domanda d'ammissione di un credito in via privilegiata - Successiva domanda di ammissione tardiva del medesimo credito con riconoscimento della sua prededucibilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481776-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - In genere

Il sistema della legge fallimentare - in ragione del principio generale che riconosce il carattere giurisdizionale e decisorio del procedimento di verificazione del passivo - esclude la possibilità di una duplice insinuazione, ordinaria e tardiva, di uno stesso credito; pertanto, atteso altresì che il "petitum" della domanda di ammissione al passivo è costituito dal riconoscimento del diritto del creditore di partecipare al concorso per un credito di un determinato importo e secondo il rango competente, è preclusa - una volta che sia stata proposta ed accolta la domanda di ammissione al passivo di un credito in via privilegiata e non impugnato lo stato passivo - la successiva domanda di ammissione tardiva, ai sensi dell'art. 101 L.F., del medesimo credito (relativo, nella specie, all'indennità di anzianità) con riconoscimento della sua prededucibilità ai sensi dell'art. 111 n. 1) della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)