Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7174 del 21/03/2013 (Rv. 625887 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni non edificabili - Liquidazione del danno - Criteri stabiliti in materia di occupazione espropriativa - Applicabilità - Possibilità di utilizzazione intermedia del bene - Criterio del valore venale pieno - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di determinazione del risarcimento del danno per acquisizione sostanziale dei terreni non edificabili, deve essere applicata la regola, elaborata per l'occupazione espropriativa, che impone di tenere conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio. Ne consegue che il proprietario interessato dall'espropriazione può dimostrare, se del caso attraverso indagini tecniche, che il valore del fondo sia mutato o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà, e che, quindi, il suo fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere livelli dell'edificatorietà, abbia un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (quali parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), utilizzazioni comunque assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)