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Sez. 1, Sentenza n. 18434 del 01/08/2013 (Rv. 627629 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione del danno da occupazione appropriativa - Terreni agricoli - Quantificazione - Art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996 - Utilizzabilità - Esclusione - Criterio della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato - Applicabilità - Utilizzo ulteriore a quello agricolo - Oneri probatori del danneggiato.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627629-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili, per i quali già in passato non era utilizzabile il criterio introdotto dal comma settimo bis dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’unico criterio utilizzabile, così come per i suoli edificabili, è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo, senza che il proprietario abbia l’onere di dimostrare che il fondo è suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo rispecchiante possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria, perché altrimenti si introdurrebbe un inammissibile fattore di correzione del criterio del valore di mercato, con l’effetto indiretto di ripristinare l’applicazione di astratti e imprecisati valori agricoli.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)