Sez. 5, Sentenza n. 12174 del 18/02/2002 Ud. (dep. 28/03/2002) Rv. 221392 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Estinzione del reato per effetto della prescrizione - Procedimenti che proseguono con le disposizioni anteriori alla istituzione del giudice unico - Obbligo del giudice di pronunziare sentenza di proscioglimento anche nella fase delle indagini preliminari o in udienza preliminare - Sussistenza.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
In applicazione di quanto disposto dall'art. 226 del decreto legislativo 19.2.1998 n. 221, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 4.5.1999 n. 138 (che disciplinano i procedimenti che proseguono con le disposizioni vigenti anteriormente alla normativa che ha istituito il giudice unico), quando, per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione, il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, deve pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 221 art. 226, Decreto Legisl. 04/05/1999 num. 138, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)