Sez. L - , Ordinanza n. 31378 del 02/12/2019 (Rv. 655994 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca - Istituzione di una disciplina separata ad opera della contrattazione collettiva di riferimento - Diritto soggettivo - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego privatizzato, i funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca, dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, non possono vantare una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto l'istituzione di una "disciplina separata" ad opera della contrattazione collettiva di riferimento, la cui autonomia nell'individuazione della disciplina in questione, avuto riguardo al quadro normativo di fonte legale, presuppone necessariamente, a monte, la possibilità che le parti della negoziazione non raggiungano, al riguardo, alcun accordo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 2, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/11/1997 num. 396 art. 1, Legge 29/07/2003 num. 229 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 54, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 13 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)