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Sez. L - , Sentenza n. 2829 del 06/02/2018 (Rv. 647401 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Categoria della vicedirigenza - Omessa istituzione - Risarcimento del danno - Esclusione - Atti di indirizzo dell'ARAN - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647401-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'omessa istituzione, ad opera della contrattazione collettiva nazionale di comparto, della categoria della vicedirigenza non determina la violazione di un interesse dei dipendenti tutelabile in forma risarcitoria, in quanto l'art. 17 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - oggi abrogato - si è limitato ad individuare il livello della contrattazione collettiva facoltizzata ad introdurre tale figura professionale, con una disciplina tutta interna all'azione della parte pubblica nella formazione della contrattazione collettiva, senza configurare alcuna posizione tutelata - a livello di interesse legittimo - dei dipendenti predetti. Nè può aver rilievo l'atto di indirizzo di cui all'art. 41 del predetto d.lgs., che si inserisce in un rapporto di mandato tra le pubbliche amministrazioni e l'ARAN che le rappresenta nelle trattative contrattuali, cui sono estranei non solo le associazioni sindacali dei dipendenti, quali controparti contrattuali, ma anche i dipendenti stessi, che non hanno alcuna situazione tutelata per orientare l'attività di indirizzo in un senso piuttosto che in un altro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 41, Legge 15/07/2002 num. 145 art. 7 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/06/2015 num. 115 art. 14 octies, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/03/2009 num. 15 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)