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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8697 del 28/03/2023 (Rv. 667469 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Co-fideiussione - Criteri di individuazione - Azione di regresso - Spettanza - Fideiussione plurima - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667469-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c.

Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1954

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)