Sez. 3 - , Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019 (Rv. 656136 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Confideiussore che paga l'intero - Azione di regresso verso gli altri confideiussori – Natura – Fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune – Opponibilità all'attore in regresso – Limiti.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI
Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1203 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 1204, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)