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Sez. 1, Sentenza n. 16561 del 14/07/2010 (Rv. 614104 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI | Confideiussione - Caratteristiche - Vincolo di solidarietà tra fideiussori - Diritto di regresso ex art. 1304 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento - Fideiussione plurima - Caratteristiche - Autonomia e separatezza dei rapporti fideiussori - Conseguenze - Solidarietà passiva tra fideiussori - Insussistenza - Art. 1304 cod. civ. Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614104-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA FIDEJUSSORE E DEBITORE PRINCIPALE - REGRESSO CONTRO GLI ALTRI FIDEJUSSORI

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della con fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad n interesse comune da fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Civ. art. 1946

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)